Art. 34
Custodia delle attività e responsabilità del depositario
In vigore dal 14 dic 2016
Custodia delle attività e responsabilità del depositario
1. Se le attività di un EPAP relative a uno schema pensionistico costituite da strumenti finanziari che possono essere custoditi sono affidate al depositario per la custodia, quest'ultimo custodisce tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario.
A tal fine, il depositario garantisce che gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario, in conformità delle disposizioni della direttiva 2014/65/UE, siano registrati nei libri contabili in conti separati aperti a nome dell'EPAP, in modo che possano essere chiaramente identificati come appartenenti all'EPAP o agli aderenti e beneficiari dello schema pensionistico in qualsiasi momento.
2. Se le attività di un EPAP relative a uno schema pensionistico sono costituite da attività diverse da quelle di cui al paragrafo 1, il depositario verifica che l'EPAP ne abbia la proprietà e conserva un registro relativo a tali attivi. La verifica è condotta in base a informazioni o documenti forniti dall'EPAP e, se disponibili, in base a prove esterne. Il depositario mantiene aggiornato il suo registro.
3. Gli Stati membri garantiscono che il depositario sia responsabile nei confronti dell'EPAP e degli aderenti e beneficiari di ogni perdita da essi subita in conseguenza del colposo inadempimento o dell'inappropriato adempimento dei suoi obblighi.
4. Gli Stati membri garantiscono che la responsabilità del depositario di cui al paragrafo 3 non sia intaccata dall'aver affidato a un terzo la totalità o una parte delle attività che ha in custodia.
5. Se non è nominato nessun depositario per la custodia delle attività, gli EPAP devono come minimo:
a)
garantire che gli strumenti finanziari siano trattati con la dovuta cura e tutela;
b)
tenere registri che permettano all'EPAP di identificare tutte le attività in qualsiasi momento e senza indugio;
c)
adottare le misure necessarie per evitare conflitti di interesse in relazione alla custodia delle attività;
d)
informare le autorità competenti, su richiesta, circa le modalità di tenuta delle attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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