Art. 46 · Ambito di applicazione della vigilanza prudenziale

Art. 46

Ambito di applicazione della vigilanza prudenziale

In vigore dal 14 dic 2016
Ambito di applicazione della vigilanza prudenziale Gli Stati membri garantiscono che gli EPAP siano soggetti a vigilanza prudenziale, in particolare per quanto riguarda, se del caso: a) le condizioni per l'esercizio dell'attività; b) le riserve tecniche; c) il finanziamento delle riserve tecniche; d) i fondi propri obbligatori; e) il margine di solvibilità disponibile; f) il margine di solvibilità richiesto; g) le regole relative agli investimenti; h) la gestione degli investimenti; i) il sistema di governance; e j) le informazioni da fornire agli aderenti e ai beneficiari.
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