Art. 48

Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti

In vigore dal 14 dic 2016
Poteri d'intervento e doveri delle autorità competenti 1.   Le autorità competenti impongono ad ogni EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio di dotarsi di valide procedure amministrative e contabili e di meccanismi di controllo interno adeguati. 2.   Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti possano applicare sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva, e adottano tutte le misure necessarie ad assicurarne l'attuazione. Gli Stati membri garantiscono che le loro sanzioni amministrative e le altre misure siano efficaci, proporzionate e dissuasive. 3.   Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative a norma della presente direttiva in caso di violazioni che siano già oggetto di sanzioni penali ai sensi del diritto nazionale. In tal caso, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti norme di diritto penale. 4.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti pubblichino ogni sanzione amministrativa o altra misura applicata per le violazioni delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e contro la quale non è stato presentato alcun ricorso in tempo utile, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Tuttavia, quando le autorità competenti ritengono che la pubblicazione dell'identità delle persone giuridiche o dell'identità o dei dati personali delle persone fisiche sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora la pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un'indagine in corso, le autorità competenti possono decidere di rinviare la pubblicazione, di non realizzarla o di pubblicare le sanzioni in forma anonima. 5.   Ogni decisione di vietare o di limitare le attività dell'EPAP è fondata su motivazioni dettagliate ed è comunicata all'EPAP interessato. Tale decisione è comunicata anche all'EIOPA, che la notifica a tutte le autorità competenti nel caso di attività transfrontaliere ai sensi dell'. 6.   Le autorità competenti possono inoltre limitare o vietare la libera disponibilità dell'attivo dell'EPAP qualora, in particolare: a) l'EPAP non abbia costituito riserve tecniche sufficienti in relazione al complesso della sua attività, ovvero disponga di attività insufficienti a coprire le riserve tecniche; b) l'EPAP non detenga i fondi propri obbligatori. 7.   Al fine di tutelare gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema pensionistico, le autorità competenti possono trasferire, integralmente o in parte, i poteri attribuiti dalla legge dello Stato membro d'origine a coloro che gestiscono un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio, a un rappresentante speciale idoneo ad esercitarli. 8.   Le autorità competenti possono vietare a un EPAP registrato o autorizzato nel loro territorio di svolgere le sue attività o limitarle, in particolare nei seguenti casi: a) se l'EPAP non tutela adeguatamente gli interessi degli aderenti e dei beneficiari dello schema; b) se sono venute meno le condizioni di esercizio; c) se l'EPAP manca gravemente agli obblighi previsti dalla normativa ad esso applicabile; d) in caso di attività transfrontaliera, se l'EPAP non rispetta le disposizioni del diritto della sicurezza sociale e del lavoro dello Stato membro ospitante, pertinenti in materia di schemi pensionistici aziendali o professionali. 9.   Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché le decisioni prese nei confronti di un EPAP in base alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.
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