Art. 53 · Utilizzo delle informazioni riservate

Art. 53

Utilizzo delle informazioni riservate

In vigore dal 14 dic 2016
Utilizzo delle informazioni riservate Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma della presente direttiva se ne servano soltanto nell'esercizio delle loro funzioni e per i seguenti scopi: a) controllare che gli EPAP soddisfino le condizioni per intraprendere le attività di ente pensionistico aziendale o professionale prima dell'avvio delle loro attività; b) facilitare il monitoraggio delle attività degli EPAP, in particolare il monitoraggio delle riserve tecniche, della solvibilità, del sistema di governance e delle informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari; c) imporre misure correttive, ivi comprese le sanzioni amministrative; d) se consentito dal diritto nazionale, pubblicare gli indicatori chiave di performance per tutti i singoli EPAP, che possono essere di aiuto agli aderenti e ai beneficiari nelle decisioni finanziarie concernenti la propria pensione; e) nell'ambito dei ricorsi contro una decisione delle autorità competenti adottata ai sensi delle disposizioni di recepimento della presente direttiva; f) nell'ambito dei procedimenti giudiziari relativi alle disposizioni di recepimento della presente direttiva.
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