Art. 55
Scambio di informazioni tra autorità
In vigore dal 14 dic 2016
Scambio di informazioni tra autorità
1. Gli non ostano ad alcuna delle seguenti attività:
a)
lo scambio di informazioni tra autorità competenti di uno stesso Stato membro nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza;
b)
lo scambio di informazioni tra autorità competenti di diversi Stati membri nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza;
c)
lo scambio di informazioni, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza, fra autorità competenti e i seguenti soggetti situati nello stesso Stato membro:
i)
le autorità investite della funzione di vigilanza sulle entità del settore finanziario e su altre organizzazioni finanziarie, nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;
ii)
le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali;
iii)
gli organismi che intervengono nella liquidazione di uno schema pensionistico e in altre procedure analoghe;
iv)
gli organismi o autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del sistema finanziario;
v)
le persone incaricate della revisione legale dei conti degli EPAP, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari;
d)
la trasmissione, agli organismi incaricati di amministrare la liquidazione di uno schema pensionistico, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione.
2. Le informazioni ricevute dalle autorità, dagli organismi e dalle persone di cui al paragrafo 1 sono soggette alle norme sul segreto professionale di cui all'.
3. Gli non ostano a che gli Stati membri autorizzino scambi di informazioni tra le autorità competenti e i seguenti soggetti:
a)
le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione degli schemi pensionistici e in altre procedure analoghe;
b)
le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti degli EPAP, delle imprese di assicurazione e di altri enti finanziari;
c)
gli attuari indipendenti dagli EPAP, che esercitano una funzione di controllo su di essi, nonché gli organismi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.
Storico versioni
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