Art. 51

Succursali significative

In vigore dal 26 giu 2013
Succursali significative 1.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono chiedere all'autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l', paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, che la succursale di un ente diverso da un'impresa di investimento di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013 sia considerata significativa. In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi: a) se la quota di mercato della succursale in termini di depositi supera il 2 % nello Stato membro ospitante; b) l'incidenza probabile di una sospensione o della chiusura delle operazioni dell'ente sulla liquidità sistemica e sui sistemi dei pagamenti, di compensazione e regolamento nello Stato membro ospitante; c) le dimensioni e l'importanza della succursale, in termini di numero di clienti, nel sistema bancario o finanziario dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti degli Stati membri di origine e degli Stati membri ospitanti, nonché, nei casi in cui si applica l', paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla designazione della succursale come significativa. Qualora non si pervenga a una decisione congiunta entro due mesi a decorrere dal ricevimento della domanda ai sensi del primo comma, le autorità competenti dello Stato membro ospitante decidono entro un termine supplementare di due mesi se la succursale è significativa. Per prendere la loro decisione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante tengono conto dei pareri e delle riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata o dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine. Le decisioni di cui al terzo e al quarto comma sono riportate in un documento, che ne illustra tutte le motivazioni, e sono trasmesse alle autorità competenti interessate; esse sono riconosciute come determinanti e applicate dalle autorità competenti negli Stati membri interessati. La designazione di una succursale come significativa fa salvi i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all', paragrafo 1, lettera c) in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Se l'autorità competente dello Stato membro d'origine viene a conoscenza di una situazione di emergenza di cui all', paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all', paragrafo 4, e all', paragrafo 1. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono stabilite succursali significative i risultati delle valutazioni dei rischi, di cui all' e, laddove applicabile, all', paragrafo 2, degli enti aventi dette succursali. Esse comunicano anche le decisioni a norma degli nella misura in cui tali valutazioni e decisioni siano pertinenti per dette succursali. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine consultano le autorità competenti dello Stato membro ospitante in cui sono stabilite succursali significative sulle misure operative di cui all', paragrafo 11, qualora ciò sia pertinente per i rischi di liquidità nella valuta dello Stato membro ospitante. Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine non hanno consultato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, o se, in seguito a tale consultazione, le autorità competenti dello Stato membro ospitante sostengono che le misure operative richieste dall', paragrafo 11, sono inadeguate, le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.   Quando l' non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente avente succursali significative in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su accordi scritti che devono essere definiti dall'autorità competente dello Stato membro d'origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L'autorità competente dello Stato membro d'origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un'attività del collegio. La decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene conto della pertinenza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all', nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L'autorità competente dello Stato membro d'origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 6.   L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 4 e 5 entro il 31 dicembre 2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-51

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo