Art. 19
Denominazione dell'ente creditizio
In vigore dal 26 giu 2013
Denominazione dell'ente creditizio
Gli enti creditizi possono utilizzare per l'esercizio delle loro attività sul territorio dell'Unione la stessa denominazione utilizzata nello Stato membro in cui hanno la sede centrale, nonostante le disposizioni dello Stato membro ospitante relative all'uso dei termini "banca", "cassa di risparmio" o di altre denominazioni simili. Nel caso in cui vi fosse rischio di confusione, gli Stati membri ospitanti possono esigere, a fini di chiarezza, l'aggiunta di un termine esplicativo alla denominazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:36:oj#art-19