Art. 17

Succursali di enti creditizi già autorizzati in un altro Stato membro

In vigore dal 26 giu 2013
Succursali di enti creditizi già autorizzati in un altro Stato membro Gli Stati membri ospitanti non esigono l'autorizzazione né il fondo di dotazione per le succursali di enti creditizi autorizzati in altri Stati membri. Lo stabilimento e la vigilanza su tali succursali sono sottoposti alle disposizioni di cui all', all', paragrafi 1, 2 e 3, all', agli articoli da 40 a 46, all' e agli .
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