Art. 35
Obbligo di notifica e interazione tra autorità competenti
In vigore dal 26 giu 2013
Obbligo di notifica e interazione tra autorità competenti
1. Ogni ente creditizio che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro lo notifica alle autorità competenti del suo Stato membro d'origine.
2. Gli Stati membri esigono che l'ente creditizio che intende stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 tutte le seguenti informazioni:
a)
lo Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;
b)
un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura dell'organizzazione della succursale;
c)
il recapito nello Stato membro ospitante presso il quale possono essere richiesti i documenti;
d)
i nominativi delle persone che saranno responsabili della gestione della succursale.
3. A meno che le autorità competenti dello Stato membro d'origine abbiano motivo di dubitare, tenendo conto delle attività previste, dell'adeguatezza delle strutture amministrative o della situazione finanziaria dell'ente creditizio, esse comunicano le informazioni di cui al paragrafo 2 entro tre mesi dal ricevimento di tali informazioni alle autorità competenti dello Stato membro ospitante e ne informano l'ente creditizio.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano altresì l'ammontare e la composizione dei fondi propri e l'importo dei requisiti in materia di fondi propri di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'ente creditizio.
In deroga al secondo comma, nei casi indicati all', le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano l'ammontare e la composizione dei fondi propri dell'ente finanziario e gli importi complessivi dell'esposizione al rischio calcolati conformemente all', paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'ente creditizio che ne è l'impresa madre.
4. Qualora le autorità competenti dello Stato membro d'origine rifiutino di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esse comunicano le ragioni di tale rifiuto all'ente creditizio interessato entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.
Questo rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi del presente articolo.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per tale notifica.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
7. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 5 e 6 entro il 1 gennaio 2014.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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