Art. 34
Enti finanziari
In vigore dal 26 giu 2013
Enti finanziari
1. Gli Stati membri prevedono che le attività figuranti nell'elenco di cui all'allegato I possano essere esercitate nel loro territorio, conformemente all', all', paragrafi 1, 2 e 3, all', paragrafi 1 e 2, e agli articoli da 40 a 46, tramite lo stabilimento di una succursale o mediante la prestazione di servizi, da parte di ogni ente finanziario di un altro Stato membro, filiazione di un ente creditizio o filiazione comune di più enti creditizi, il cui statuto consenta l'esercizio di tali attività e che soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:
a)
l'impresa madre o le imprese madri sono autorizzate come enti creditizi nello Stato membro dal cui diritto è disciplinato l'ente finanziario;
b)
le attività in questione sono già effettivamente esercitate nel territorio dello Stato membro medesimo;
c)
l'impresa madre o le imprese madri detengono almeno il 90 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell'ente finanziario;
d)
l'impresa madre o le imprese madri soddisfano le autorità competenti circa la prudente gestione dell'ente finanziario e si sono dichiarate garanti in solido degli impegni assunti dall'ente finanziario, con l'assenso delle autorità competenti dello Stato membro d'origine;
e)
l'ente finanziario è incluso effettivamente, in particolare per le attività in questione, nella vigilanza su base consolidata alla quale è sottoposta l'impresa madre, o ciascuna delle imprese madri, in conformità al titolo VII, capo 3, della presente direttiva e alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, segnatamente ai fini dei requisiti in materia di fondi propri di cui all' di tale regolamento, per il controllo delle grandi esposizioni di cui alla parte quattro di tale regolamento e per la limitazione delle partecipazioni prevista dagli di tale regolamento.
Le autorità competenti dello Stato membro d'origine controllano il rispetto delle condizioni di cui al primo comma e rilasciano all'ente finanziario un attestato da allegarsi alle notifiche di cui agli .
2. Se l'ente finanziario di cui al paragrafo 1, primo comma, non soddisfa più una delle condizioni sopra riportate, le autorità competenti dello Stato membro d'origine ne informano le autorità competenti dello Stato membro ospitante e l'attività svolta da detto ente finanziario nello Stato membro ospitante diviene soggetta alla normativa dello Stato membro ospitante.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti alle filiazioni degli enti finanziari di cui al paragrafo 1, primo comma.
Storico versioni
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