Art. 39

Procedura di notifica

In vigore dal 26 giu 2013
Procedura di notifica 1.   Ciascun ente creditizio che voglia esercitare per la prima volta la propria attività nel territorio di un altro Stato membro nel quadro della libera prestazione di servizi notifica alle autorità competenti dello Stato membro d'origine quali delle attività comprese nell'elenco di cui all'allegato I intenda esercitare. 2.   Le autorità competenti dello Stato membro d'origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante la notifica di cui al paragrafo 1, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento di detta notifica. 3.   Il presente articolo fa salvi i diritti acquisiti dagli enti creditizi che operano mediante prestazione di servizi anteriormente al 1o gennaio 1993. 4.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le informazioni da notificare ai sensi del presente articolo. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 5.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per tale notifica. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 6.   L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 4 e 5 entro il 1 gennaio 2014.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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