Art. 41

Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante

In vigore dal 26 giu 2013
Misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro di origine in relazione alle attività effettuate nello Stato membro ospitante 1.   Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti dello Stato membro di origine a norma dell', ove accertino che un ente creditizio che dispone di una succursale o che opera in regime di prestazione di servizi nel loro territorio si trova in una delle condizioni indicate di seguito in relazione alle attività esercitate nello Stato membro ospitante, informano le autorità competenti dello Stato membro di origine: a) l'ente creditizio non rispetta le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013; b) sussiste il rischio concreto che l'ente creditizio non rispetterà le disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva o il regolamento (UE) n. 575/2013. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottano senza indugio tutte le misure opportune per assicurare che l'ente creditizio in questione rimedi alla propria inosservanza o adotti misure per scongiurare il rischio di inosservanza. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano senza indugio tali misure alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. 2.   Qualora le autorità competenti dello Stato membro ospitante ritengano che le autorità competenti dello Stato membro d'origine non abbiano rispettato, o non rispetteranno, gli obblighi di cui al paragrafo 1, secondo comma, esse possono rinviare la questione all'ABE e chiederne l'assistenza conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione conformemente all', paragrafo 3, di tale regolamento entro 24 ore. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo di propria iniziativa conformemente all', paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
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