Art. 42
Motivazione e comunicazione
In vigore dal 26 giu 2013
Motivazione e comunicazione
Ogni misura adottata a norma dell', paragrafo 1, o dell' o dell' che comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio della libera prestazione di servizi o della libertà di stabilimento è debitamente motivata e comunicata all'ente creditizio interessato.
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