Art. 44

Poteri degli Stati membri ospitanti

In vigore dal 26 giu 2013
Poteri degli Stati membri ospitanti Gli Stati membri ospitanti possono, in deroga agli , esercitare le competenze ad essi attribuite dalla presente direttiva per prendere le misure adeguate al fine di prevenire o sanzionare le violazioni commesse nel proprio territorio delle norme da essi adottate a norma della presente direttiva o per motivi di interesse generale. Ciò include la possibilità di impedire all'ente creditizio autore delle violazioni di avviare nuove operazioni nel proprio territorio.
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