Art. 45
Misure a seguito della revoca dell'autorizzazione
In vigore dal 26 giu 2013
Misure a seguito della revoca dell'autorizzazione
In caso di revoca dell'autorizzazione le autorità competenti dello Stato membro d'origine informano senza indugio le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante adottano le misure opportune per impedire all'ente creditizio interessato di avviare nuove operazioni nel suo territorio e per salvaguardare gli interessi dei depositanti.
Storico versioni
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