Art. 43

Misure cautelative

In vigore dal 26 giu 2013
Misure cautelative 1.   Prima di seguire la procedura prevista all', le autorità competenti dello Stato membro ospitante possono, nei casi urgenti, in attesa che vengano adottate misure da parte delle autorità competenti dello Stato membro d'origine o provvedimenti di risanamento di cui all' della direttiva 2001/24/CE, adottare le misure cautelative necessarie alla protezione dall'instabilità finanziaria che minaccerebbe gravemente gli interessi collettivi dei depositanti, degli investitori e dei clienti. 2.   Tutte le misure cautelative a norma del paragrafo 1sono proporzionate al loro scopo di tutelare dall'instabilità finanziaria che minaccerebbe gravemente gli interessi collettivi dei depositanti, degli investitori e dei clienti nello Stato membro ospitante. Tali misure cautelative possono comprendere la sospensione di pagamento. Esse non determinano un trattamento preferenziale dei creditori dell'ente creditizio dello Stato membro ospitante rispetto ai creditori di altri Stati membri. 3.   Tutte le misure cautelative a norma del paragrafo 1 cessano di avere effetto quando le autorità amministrative o giurisdizionali dello Stato membro d'origine adottano i provvedimenti di risanamento a norma dell' della direttiva 2001/24/CE. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro ospitante pongono termine alle misure cautelative quando stimano che tali misure sono divenute obsolete a norma dell', a meno che non cessino di avere effetto conformemente al paragrafo 3 del presente articolo. 5.   La Commissione, l'ABE e le autorità competenti degli altri Stati membri interessati sono informate dell'adozione di misure cautelative adottate a norma del paragrafo 1 nel più breve tempo possibile. Se le autorità competenti dello Stato membro d'origine o di ogni altro Stato membro interessato sollevano obiezioni sulle misure adottate dalle autorità competenti dello Stato membro ospitante, esse possono rinviare la questione all'ABE e ne richiedono l'assistenza conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione conformemente all', paragrafo 3, di tale regolamento entro 24 ore. L'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti per trovare un accordo di propria iniziativa, conformemente all', paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
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