Art. 3

Definizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) "ente creditizio", un ente creditizio secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 2) "impresa di investimento", un'impresa di investimento secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; 3) "ente", un ente secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; 4) "impresa locale", un'impresa locale secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; 5) "impresa di assicurazione", un'impresa di assicurazione secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; 6) "impresa di riassicurazione", un'impresa di riassicurazione secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013; 7) "organo di gestione", l'organo o gli organi di un ente, che sono designati conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell'ente, che supervisionano e monitorano le decisioni della dirigenza e comprendono le persone che dirigono di fatto l'attività dell'ente; 8) "organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica", l'organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza; 9) "alta dirigenza", le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive in un ente e che sono responsabili della gestione quotidiana dell'ente e ne rispondono all'organo di gestione; 10) "rischio sistemico", un rischio di disordine del sistema finanziario che può avere gravi conseguenze negative per il sistema finanziario e l'economia reale; 11) "rischio di modello", la perdita potenziale che un ente potrebbe subire a seguito di decisioni che potrebbero essere principalmente basate sui risultati di modelli interni, a causa di errori nello sviluppo, nell'attuazione o nell'utilizzo di tali modelli; 12) "cedente", un cedente secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 13, del regolamento (UE) n. 575/2013; 13) "promotore", un promotore secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 14, del regolamento (UE) n. 575/2013; 14) "impresa madre", un'impresa madre secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 15, del regolamento (UE) n. 575/2013; 15) "filiazione", una filiazione secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 16, del regolamento (UE) n. 575/2013; 16) "succursale", una succursale secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013; 17) "società strumentale", una società strumentale secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 18, del regolamento (UE) n. 575/2013; 18) "società di gestione del risparmio", una società di gestione del risparmio secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 19, del regolamento (UE) n. 575/2013; 19) "società di partecipazione finanziaria", una società di partecipazione finanziaria secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013; 20) "società di partecipazione finanziaria mista", una società di partecipazione finanziaria mista secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013; 21) "società di partecipazione mista", una società di partecipazione mista secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013; 22) "ente finanziario", un ente finanziario secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013; 23) "soggetto del settore finanziario", un soggetto del settore finanziario secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013; 24) "ente impresa madre in uno Stato membro", un ente impresa madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 28, del regolamento (UE) n. 575/2013; 25) "ente impresa madre nell'UE", un ente impresa madre nell'UE secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) n. 575/2013; 26) "società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro", una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) n. 575/2013; 27) "società di partecipazione finanziaria madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) n. 575/2013; 28) "società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro", una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 32, del regolamento (UE) n. 575/2013; 29) "società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE", una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 33, del regolamento (UE) n. 575/2013; 30) "ente a rilevanza sistemica", un ente impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE o un ente il cui dissesto o cattivo funzionamento potrebbe determinare un rischio sistemico; 31) "controparte centrale", una controparte centrale secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 34, del regolamento (UE) n. 575/2013; 32) "partecipazione", una partecipazione secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 35, del regolamento (UE) n. 575/2013; 33) "partecipazione qualificata", una partecipazione qualificata secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013; 34) "controllo", un controllo secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 37, del regolamento (UE) n. 575/2013; 35) "stretti legami", gli stretti legami secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 38, del regolamento (UE) n. 575/2013; 36) "autorità competente", un'autorità competente secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 40, del regolamento (UE) n. 575/2013; 37) "autorità di vigilanza su base consolidata", un'autorità di vigilanza su base consolidata secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 41, del regolamento (UE) n. 575/2013; 38) "autorizzazione", un'autorizzazione secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 42, del regolamento (UE) n. 575/2013; 39) "Stato membro d'origine", uno Stato membro d'origine secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 43, del regolamento (UE) n. 575/2013; 40) "Stato membro ospitante", uno Stato membro ospitante secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 44, del regolamento (UE) n. 575/2013; 41) "banche centrali del SEBC", le banche centrali del SEBC secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 45, del regolamento (UE) n. 575/2013; 42) "banche centrali", le banche centrali secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 46, del regolamento (UE) n. 575/2013; 43) "situazione consolidata", una situazione consolidata secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 47, del regolamento (UE) n. 575/2013; 44) "base consolidata", una base consolidata secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 48, del regolamento (UE) n. 575/2013; 45) "base subconsolidata", una base subconsolidata secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 49, del regolamento (UE) n. 575/2013; 46) "strumento finanziario", uno strumento finanziario secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013; 47) "fondi propri", fondi propri secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 118, del regolamento (UE) n. 575/2013; 48) "rischio operativo", un rischio operativo secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 52, del regolamento (UE) n. 575/2013; 49) "attenuazione del rischio di credito", l'attenuazione del rischio di credito secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 57, del regolamento (UE) n. 575/2013; 50) "cartolarizzazione", una cartolarizzazione secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 61, del regolamento (UE) n. 575/2013; 51) "posizione verso la cartolarizzazione", una posizione verso la cartolarizzazione secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 62, del regolamento (UE) n. 575/2013; 52) "società veicolo per la cartolarizzazione", una società veicolo per la cartolarizzazione secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 66, del regolamento (UE) n. 575/2013; 53) "benefici pensionistici discrezionali", benefici pensionistici discrezionali secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 73, del regolamento (UE) n. 575/2013; 54) "portafoglio di negoziazione", un portafoglio di negoziazione secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013; 55) "mercato regolamentato", un mercato regolamentato secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 92, del regolamento (UE) n. 575/2013; 56) "leva finanziaria", una leva finanziaria secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 93, del regolamento (UE) n. 575/2013; 57) "rischio di leva finanziaria eccessiva", un rischio di leva finanziaria eccessiva secondo la definizione di cui all', paragrafo 1, punto 94, del regolamento (UE) n. 575/2013; 59) "metodi interni", il metodo basato sui rating interni di cui all', paragrafo 1, il metodo dei modelli interni di cui all'articolo 221, il metodo delle rettifiche per volatilità di cui all'articolo 225, i metodi avanzati di misurazione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, il metodo dei modelli interni di cui agli articoli 283 e 363, e il metodo della valutazione interna di cui all'articolo 259, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Quando la presente direttiva fa riferimento all'organo di gestione e, conformemente al diritto nazionale, le funzioni di gestione e di supervisione strategica dell'organo di gestione sono assegnate a organi o membri diversi all'interno di uno stesso organo, lo Stato membro identifica gli organi o i membri dell'organo di gestione responsabili conformemente al proprio diritto nazionale, salva diversa disposizione della presente direttiva.
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