Art. 5
Coordinamento negli Stati membri
In vigore dal 26 giu 2013
Coordinamento negli Stati membri
Allorché negli Stati membri esistono più autorità competenti a esercitare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, sulle imprese di investimento e sugli enti finanziari, gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.
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