Art. 7

Vigilanza a dimensione di Unione

In vigore dal 26 giu 2013
Vigilanza a dimensione di Unione Nell'esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di ogni Stato membro considerano debitamente l'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.
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