Art. 8

Autorizzazione

In vigore dal 26 giu 2013
Autorizzazione 1.   Gli Stati membri prevedono l'obbligo per gli enti creditizi di ottenere un'autorizzazione prima di iniziare l'attività. Fatti salvi gli articoli da 10 a 14, essi ne fissano le condizioni e le notificano all'ABE. 2.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le informazioni da fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione degli enti creditizi, compreso il programma di attività di cui all'; b) i requisiti applicabili agli azionisti e ai soci con partecipazione qualificata di cui all'; e c) quali ostacoli possono impedire l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'autorità competente di cui all'. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a), b) e c), conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. 3.   L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione relativi a formati standard, modelli e procedure per la presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera a). Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.   L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 2 e 3 entro il 31 dicembre 2015.
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