Art. 10
Programma di attività e struttura dell'organizzazione
In vigore dal 26 giu 2013
Programma di attività e struttura dell'organizzazione
Gli Stati membri prevedono che la domanda di autorizzazione debba essere corredata di un programma di attività in cui saranno indicati il tipo di operazioni previste e la struttura dell'organizzazione dell'ente creditizio.
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