Art. 9
Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi
In vigore dal 26 giu 2013
Divieto dell'attività di raccolta di depositi o di altri fondi rimborsabili tra il pubblico ad opera di persone o imprese che non sono enti creditizi
1. Gli Stati membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi di effettuare l'attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili tra il pubblico.
2. Il paragrafo 1 non si applica né alla raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili da parte di uno Stato membro, di autorità regionali o locali di uno Stato membro, di organizzazioni pubbliche internazionali di cui siano membri uno o più Stati membri, né ai casi espressamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione, purché tali attività siano soggette a regolamentazione e a controlli diretti a proteggere depositanti e investitori.
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