Art. 14

Azionisti e soci

In vigore dal 26 giu 2013
Azionisti e soci 1.   Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio salvo se un ente creditizio non abbia loro comunicato le identità dei suoi azionisti o soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché l'ammontare di tale partecipazione o, in mancanza di partecipazioni qualificate, dei venti maggiori azionisti o soci. Per stabilire se sono soddisfatti i criteri per la determinazione di una partecipazione qualificata, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (20) e le relative condizioni di aggregazione stabilite all', paragrafi 4 e 5, di tale direttiva. Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni detenuti da enti, derivanti dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all'allegato I, sezione A, punto 6, della direttiva 2004/39/CE, a condizione che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente e che siano ceduti entro un anno dall'acquisizione. 2.   Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio se, tenendo conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'ente creditizio, esse non sono soddisfatte dell'idoneità degli azionisti o soci, in particolare, se i criteri stabiliti all', paragrafo 1, non sono soddisfatti. Si applicano l', paragrafi 2 e 3, e l'. 3.   Quando sussistono stretti legami tra l'ente creditizio e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti negano l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio se le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'ente creditizio ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all'applicazione di dette disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ostacolano l'efficace esercizio delle loro funzioni di vigilanza. Le autorità competenti esigono che gli enti creditizi forniscano loro le informazioni che esse richiedono per garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.
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