Art. 13
Effettivo orientamento dell'attività e ubicazione della sede centrale
In vigore dal 26 giu 2013
Effettivo orientamento dell'attività e ubicazione della sede centrale
1. Le autorità competenti concedono l'autorizzazione ad iniziare l'attività di ente creditizio solo quando almeno due persone dirigono di fatto l'attività dell'ente creditizio richiedente.
Esse negano tale autorizzazione se i membri dell'organo di gestione non soddisfano i requisiti di cui all', paragrafo 1.
2. Ogni Stato membro esige:
a)
che un ente creditizio che sia una persona giuridica e che, in conformità del proprio diritto nazionale, abbia una sede legale, abbia la sede centrale nello stesso Stato membro in cui ha la sede legale;
b)
che un ente creditizio diverso da quello di cui alla lettera a) abbia la sede centrale nello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione e in cui esso opera effettivamente.
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