Art. 32

Clausola grandfathering

In vigore dal 26 giu 2013
Clausola grandfathering 1.   In deroga all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 e 3 e all', gli Stati membri possono continuare ad autorizzare le imprese di investimento e le imprese di cui all' esistenti al 31 dicembre 1995 o precedentemente, i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicati all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 o 3 o all'. I fondi propri di tali imprese di investimento o imprese non scendono sotto il livello di riferimento più elevato calcolato dopo il 23 marzo 1993. Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato sul semestre precedente la data del calcolo; il livello di riferimento è calcolato su detto periodo con frequenza semestrale. 2.   Qualora il controllo di un'impresa di investimento o di un'impresa di cui al paragrafo 1 sia assunto da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava al 31 dicembre 1995 o precedentemente, i fondi propri dell'impresa di investimento o dell'impresa raggiungono almeno il livello per essa indicato all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 o 3, o all', tranne in caso di primo trasferimento per successione dopo il 31 dicembre 1995, previa approvazione delle autorità competenti, e per un periodo massimo di dieci anni a decorrere dalla data del trasferimento. 3.   In caso di fusione di due o più imprese di investimento o imprese di cui all', non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il livello indicato all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 o 3 o all'. Per il periodo in cui il livello previsto all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 o 3, o all' non è ancora stato raggiunto, i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione non scendono al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese fuse alla data della fusione. 4.   I fondi propri delle imprese di investimento e delle imprese di cui all' non possono scendere al di sotto dei livelli previsti all', paragrafo 2, all', paragrafi 1 o 3, o all', nonché ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo. 5.   Qualora le autorità competenti ritengano necessario, al fine di garantire la solvibilità di tali imprese di investimento e imprese, che siano soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 4, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2013:36:oj#art-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo