Art. 29

Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento

In vigore dal 26 giu 2013
Capitale iniziale di tipi particolari di imprese di investimento 1.   È richiesto un capitale iniziale di 125 000 EUR per le imprese di investimento che non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari, ma che detengano fondi o titoli dei clienti e che offrano uno o più dei seguenti servizi: a) la raccolta e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari, b) l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari, c) la gestione di portafogli individuali di investimento in strumenti finanziari. 2.   Le autorità competenti possono autorizzare imprese di investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari a detenere detti strumenti in proprio a condizione che: a) siffatte posizioni derivino esclusivamente dall'impossibilità dell'impresa di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto, b) il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 15 % del capitale iniziale dell'impresa, c) l'impresa soddisfi i requisiti stabiliti agli articoli da 92 a 95 e alla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013; d) siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione. 3.   Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre l'importo di cui al paragrafo 1 a 50 000 EUR qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o titoli della clientela, né a trattare per conto proprio, né ad impegnarsi irrevocabilmente all'acquisto di titoli. 4.   La detenzione di posizioni fuori portafoglio di negoziazione in strumenti finanziari a scopo di investimento di fondi propri non è considerata attività di negoziazione per conto proprio relativamente ai servizi di cui al paragrafo 1 o ai fini del paragrafo 3.
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