Art. 28
Capitale iniziale delle imprese di investimento
In vigore dal 26 giu 2013
Capitale iniziale delle imprese di investimento
1. Il capitale iniziale delle imprese di investimento comprende solo uno o più degli elementi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Il capitale iniziale delle imprese di investimento diverse da quelle di cui all' è pari a 730 000 EUR.
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