Art. 28 · Capitale iniziale delle imprese di investimento

Art. 28

Capitale iniziale delle imprese di investimento

In vigore dal 26 giu 2013
Capitale iniziale delle imprese di investimento 1.   Il capitale iniziale delle imprese di investimento comprende solo uno o più degli elementi di cui all', paragrafo 1, lettere da a) ad e), del regolamento (UE) n. 575/2013. 2.   Il capitale iniziale delle imprese di investimento diverse da quelle di cui all' è pari a 730 000 EUR.
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