Art. 26

Obblighi di informazione e sanzioni

In vigore dal 26 giu 2013
Obblighi di informazione e sanzioni 1.   Gli enti creditizi comunicano alle autorità competenti, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel loro capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all', paragrafo 1, e all'. Gli enti creditizi ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato comunicano, almeno una volta l'anno, alle autorità competenti l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano soprattutto dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero in base alle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato. 2.   Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all', paragrafo 1, possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'ente, le autorità competenti adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, in sanzioni, fatti salvi gli articoli da 65 a 72, nei confronti dei membri dell'organo di gestione e dei dirigenti, o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci dell'ente creditizio in questione. Misure simili sono prese nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino agli obblighi di informazione preventiva fissati all', paragrafo 1, e fatti salvi gli articoli da 65 a 72. In caso di acquisizione della partecipazione nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da eventuali altre sanzioni che saranno adottate, prevedono la sospensione dall'esercizio dei relativi diritti di voto, la nullità o la possibilità di annullamento dei voti espressi.
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