Art. 25

Notifica in caso di cessione

In vigore dal 26 giu 2013
Notifica in caso di cessione Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un ente creditizio debba notificarlo, per iscritto prima della cessione, alle autorità competenti, indicando l'entità della partecipazione in questione. Tale persona informa altresì le autorità competenti qualora abbia deciso di diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 30 % o 50 % oppure l'ente creditizio cessi di essere una sua filiazione. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell', paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.
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