Art. 89

Comunicazione per paese

In vigore dal 26 giu 2013
Comunicazione per paese 1.   Dal 1o gennaio 2015 gli Stati membri impongono a ciascun ente di pubblicare ogni anno, specificamente per Stato membro e per paese terzo in cui è stabilito, le seguenti informazioni su base consolidata per l'esercizio: a) nome o nomi, natura delle attività e località geografica; b) fatturato; c) numero di dipendenti su base equivalente a tempo pieno; d) utile o perdita prima delle imposte; e) imposte sull'utile o sulla perdita; f) contributi pubblici ricevuti. 2.   In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri impongono agli enti di pubblicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), per la prima volta il 1o luglio 2014. 3.   Entro il 1o luglio 2014, tutti gli enti a rilevanza sistemica a livello mondiale autorizzati nell'Unione individuati a livello internazionale, presentano alla Commissione in forma riservata le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere d), e) ed f). La Commissione, previa consultazione dell'ABE, dell'AEAP e dell'AESFEM, se del caso, svolge una valutazione generale sulle conseguenze economiche negative potenziali della pubblicazione di tali informazioni, compreso l'impatto sulla competitività, sulla disponibilità di investimenti e crediti e sulla stabilità del sistema finanziario. La Commissione presenta la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2014. Qualora la relazione della Commissione individui effetti negativi significativi, la Commissione prende in considerazione la presentazione di un'adeguata proposta legislativa di modifica degli obblighi di informativa di cui al paragrafo 1 e può decidere di differire tali obblighi conformemente all', lettera h). La Commissione riesamina una volta l'anno la necessità di prorogare il differimento. 4.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono rivedute conformemente alla direttiva 2006/43/CE e sono pubblicate, ove possibile, come allegato al bilancio o, se del caso, al bilancio consolidato dell'ente interessato. 5.   Nella misura in cui futuri atti legislativi dell'Unione dispongano obblighi di informativa ulteriori a quelli stabiliti nel presente articolo, il presente articolo cessa di applicarsi ed è soppresso di conseguenza.
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