Art. 145
Atti delegati
In vigore dal 26 giu 2013
Atti delegati
La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all', con riguardo a quanto segue:
a)
chiarimento delle definizioni previste all' e all' per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva;
b)
chiarimento delle definizioni previste all' e all' per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari;
c)
allineamento della terminologia e formulazione delle definizioni previste all' conformemente agli atti successivi riguardanti gli enti e gli argomenti connessi;
d)
adeguamento degli importi di cui all', paragrafo 1, per tenere conto delle modifiche all'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, in linea e congiuntamente agli adeguamenti a norma dell', paragrafo 7, della direttiva 2002/92/CE;
e)
ampliamento del contenuto dell'elenco di cui agli figurante nell'allegato I o adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari;
f)
identificazione delle materie nelle quali le autorità competenti si devono scambiare le informazioni, previste all';
g)
adeguamento delle disposizioni previste agli articoli da 76 a 88 e all', al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto del diritto dell'Unione, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza;
h)
differimento degli obblighi di comunicazione conformemente all', paragrafo 3, secondo comma, qualora la relazione della Commissione presentata ai sensi del primo comma di tale paragrafo individui effetti negativi significativi;
i)
adeguamento dei criteri di cui all', paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva.
Storico versioni
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