Art. 145 · Atti delegati

Art. 145

Atti delegati

In vigore dal 26 giu 2013
Atti delegati La Commissione è autorizzata ad adottare atti delegati, conformemente all', con riguardo a quanto segue: a) chiarimento delle definizioni previste all' e all' per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva; b) chiarimento delle definizioni previste all' e all' per tenere conto, nell'applicazione della presente direttiva, dell'evoluzione dei mercati finanziari; c) allineamento della terminologia e formulazione delle definizioni previste all' conformemente agli atti successivi riguardanti gli enti e gli argomenti connessi; d) adeguamento degli importi di cui all', paragrafo 1, per tenere conto delle modifiche all'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, in linea e congiuntamente agli adeguamenti a norma dell', paragrafo 7, della direttiva 2002/92/CE; e) ampliamento del contenuto dell'elenco di cui agli figurante nell'allegato I o adattamento della terminologia dell'elenco per tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari; f) identificazione delle materie nelle quali le autorità competenti si devono scambiare le informazioni, previste all'; g) adeguamento delle disposizioni previste agli articoli da 76 a 88 e all', al fine di tenere conto dell'evoluzione dei mercati finanziari, con particolare riferimento ai nuovi prodotti finanziari, o dei principi contabili o di altri requisiti che tengano conto del diritto dell'Unione, o ai fini della convergenza delle prassi di vigilanza; h) differimento degli obblighi di comunicazione conformemente all', paragrafo 3, secondo comma, qualora la relazione della Commissione presentata ai sensi del primo comma di tale paragrafo individui effetti negativi significativi; i) adeguamento dei criteri di cui all', paragrafo 1, per tenere conto degli sviluppi futuri e per assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva.
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