Art. 146

Atti di esecuzione

In vigore dal 26 giu 2013
Atti di esecuzione Le seguenti misure sono adottate come atti di esecuzione secondo la procedura di esame cui all', paragrafo 2: a) gli adattamenti tecnici dell'elenco di cui all'; b) la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all' e al titolo IV per tener conto degli andamenti economici e monetari.
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Atti di esecuzione (Art. 146 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo