Art. 146
Atti di esecuzione
In vigore dal 26 giu 2013
Atti di esecuzione
Le seguenti misure sono adottate come atti di esecuzione secondo la procedura di esame cui all', paragrafo 2:
a)
gli adattamenti tecnici dell'elenco di cui all';
b)
la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all' e al titolo IV per tener conto degli andamenti economici e monetari.
Storico versioni
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