Art. 146 · Atti di esecuzione

Art. 146

Atti di esecuzione

In vigore dal 26 giu 2013
Atti di esecuzione Le seguenti misure sono adottate come atti di esecuzione secondo la procedura di esame cui all', paragrafo 2: a) gli adattamenti tecnici dell'elenco di cui all'; b) la modifica dell'ammontare del capitale iniziale richiesto all' e al titolo IV per tener conto degli andamenti economici e monetari.
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