Art. 98

Criteri tecnici per la revisione e valutazione prudenziale

In vigore dal 26 giu 2013
Criteri tecnici per la revisione e valutazione prudenziale 1.   Oltre ai rischi di credito, di mercato e operativo, la revisione e la valutazione che le autorità competenti svolgono conformemente all' hanno per oggetto almeno: a) i risultati delle prove di stress effettuate conformemente all'articolo 177 del regolamento (UE) n. 575/2013 dagli enti che applicano il metodo basato sui rating interni; b) l'esposizione al rischio di concentrazione degli enti e la relativa gestione, compresa l'osservanza degli obblighi stabiliti alla parte quattro del regolamento (UE) n. 575/2013 e all' della presente direttiva; c) la solidità, l'appropriatezza e l'applicazione delle politiche e delle procedure attuate dagli enti per la gestione del rischio residuale associato all'uso di tecniche riconosciute di attenuazione del rischio di credito; d) la misura in cui i fondi propri detenuti dall'ente a fronte delle attività che ha cartolarizzato siano adeguati al contenuto economico dell'operazione, considerata anche l'entità del rischio trasferito; e) l'esposizione al rischio di liquidità e la sua misurazione e gestione da parte degli enti, compresa l'elaborazione di analisi di scenari alternativi, la gestione dei fattori di attenuazione del rischio (in particolare il livello, la composizione e la qualità delle riserve di liquidità) e di piani di emergenza efficaci; f) l'impatto degli effetti di diversificazione e il modo in cui detti effetti sono presi in considerazione nel sistema di misurazione del rischio; g) i risultati delle prove di stress effettuate dagli enti che utilizzano un modello interno per calcolare i requisiti in materia di fondi propri a fronte del rischio di mercato di cui alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; h) la localizzazione geografica delle esposizioni dell'ente; i) il modello imprenditoriale dell'ente; j) la valutazione del rischio sistemico, in conformità ai criteri fissati all'. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti effettuano a intervalli regolari un'ampia valutazione della gestione generale del rischio di liquidità da parte degli enti e promuovono l'elaborazione di solide metodologie interne. Le autorità competenti effettuano tali valutazioni tenendo conto del ruolo svolto dagli enti sui mercati finanziari. Le autorità competenti di uno Stato membro tengono anche debitamente conto dell'impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati. 3.   Le autorità competenti controllano se un ente abbia fornito un supporto implicito ad una cartolarizzazione. Se viene appurato che un ente ha fornito supporto implicito in più di un'occasione, l'autorità competente adotta misure appropriate che riflettano la maggior probabilità che in futuro l'ente fornisca supporto alle sue cartolarizzazioni, mancando pertanto di operare un trasferimento significativo del rischio. 4.   Per determinare quanto previsto all', paragrafo 3, della presente direttiva le autorità competenti considerano se le rettifiche di valore effettuate per posizioni o portafogli del portafoglio di negoziazione, come previsto dall' del regolamento (UE) n. 575/2013, consentano all'ente di vendere o coprire le proprie posizioni entro un periodo breve senza subire perdite significative in condizioni di mercato normali. 5.   La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione. È richiesta l'adozione di misure almeno nel caso di enti il cui valore economico si riduca di più del 20 % dei loro fondi propri a seguito di una variazione improvvisa e imprevista dei tassi di interesse di 200 punti base o tale variazione è definita negli orientamenti dell'ABE. 6.   La revisione e la valutazione da parte delle autorità competenti includono l'esposizione degli enti al rischio di leva finanziaria eccessiva come segnalato dai relativi indicatori, compreso il coefficiente di leva finanziaria determinato conformemente all'articolo 429 del regolamento (UE) n. 575/2013. Nel valutare l'adeguatezza del coefficiente di leva finanziaria degli enti e dei dispositivi, delle strategie, dei processi e dei meccanismi messi in atto dagli enti per gestire il rischio di leva finanziaria eccessiva, le autorità competenti prendono in considerazione il modello imprenditoriale di tali enti. 7.   La revisione e la valutazione svolte dalle autorità competenti includono i dispositivi di governance degli enti, la loro cultura d'impresa e i loro valori e la capacità dei membri dell'organo di gestione di esercitare le loro funzioni. Nello svolgimento di tale revisione e valutazione, le autorità competenti hanno accesso almeno agli ordini del giorno e ai documenti di supporto delle riunioni dell'organo di gestione e delle sue commissioni, nonché ai risultati della valutazione interna o esterna delle prestazioni dell'organo di gestione.
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Criteri tecnici per la revisione e valutazione prudenziale (Art. 98 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo