Art. 88
Dispositivi di governance
In vigore dal 26 giu 2013
Dispositivi di governance
1. Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione definisca dispositivi di governance che assicurino un'efficace e prudente gestione dell'ente, comprese la separazione delle funzioni nell'organizzazione e la prevenzione dei conflitti di interesse, ne sorvegli l'attuazione e ne risponda.
Tali dispositivi rispettano i seguenti principi:
a)
l'organo di gestione deve avere la responsabilità generale dell'ente e approvare e sorvegliare l'attuazione degli obiettivi strategici, della strategia in materia di rischi e della governance interna dell'ente;
b)
l'organo di gestione deve garantire l'integrità dei sistemi di contabilità e di rendicontazione finanziaria, compresi i controlli finanziari e operativi e l'osservanza delle disposizioni legislative e delle norme pertinenti;
c)
l'organo di gestione deve sorvegliare il processo di informativa e la comunicazione;
d)
l'organo di gestione deve essere responsabile di assicurare un'efficace sorveglianza sull'alta dirigenza;
e)
il presidente dell'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica dell'ente non deve esercitare simultaneamente le funzioni di amministratore delegato in seno allo stesso ente, a meno che non sia giustificato dall'ente e autorizzato dalle autorità competenti.
Gli Stati membri assicurano che l'organo di gestione monitori e valuti periodicamente l'efficacia dei dispositivi di governance dell'ente e adotti le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
2. Gli Stati membri assicurano che gli enti che sono significativi per dimensioni, organizzazione interna e natura, ampiezza e complessità delle attività istituiscano un comitato per le nomine, composto da membri dell'organo di gestione che non esercitano funzioni esecutive in seno all'ente interessato.
Il comitato per le nomine:
a)
individua e raccomanda, ai fini dell'approvazione da parte dell'organo di gestione o ai fini dell'approvazione dell'assemblea generale, i candidati per l'occupazione di posti vacanti, valuta l'equilibrio di competenze, conoscenze, diversità ed esperienze dell'organo di gestione e redige una descrizione dei ruoli e delle capacità richieste per un determinato incarico e calcola l'impegno previsto in termini di tempo.
Inoltre, il comitato per le nomine decide un obiettivo per la rappresentanza del genere sottorappresentato nell'organo di gestione ed elabora una politica intesa ad accrescere il numero dei membri del genere sottorappresentato nell'organo di gestione al fine di conseguire tale obiettivo. L'obiettivo, la politica e la sua attuazione sono resi pubblici conformemente all'articolo 435, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
esamina periodicamente e almeno una volta l'anno, la struttura, la dimensione, la composizione e i risultati dell'organo di gestione e presenta raccomandazioni all'organo di gestione per eventuali cambiamenti;
c)
valuta periodicamente e almeno una volta l'anno, le conoscenze, le competenze e l'esperienza di ogni singolo membro dell'organo di gestione e dell'organo di gestione nel suo insieme, e ne riferisce all'organo di gestione;
d)
riesamina periodicamente la politica dell'organo di gestione in materia di selezione e nomina dell'alta dirigenza e formula raccomandazioni per l'organo di gestione.
Nello svolgere le proprie funzioni, il comitato per le nomine tiene conto, per quanto possibile e su base continuativa, della necessità di assicurare che il processo decisionale dell'organo di gestione non sia dominato da un singolo o un gruppo ristretto di persone in un modo che pregiudichi gli interessi dell'ente nel suo insieme.
Il comitato per le nomine può utilizzare tutti i tipi di risorse che ritiene appropriate, ivi comprese le consulenze esterne, e a tal fine riceve adeguate risorse finanziarie.
Il presente paragrafo non si applica nei casi in cui, a norma del diritto nazionale, l'organo di gestione non ha competenza in materia di selezione e nomina dei suoi membri.
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