Art. 86

Rischio di liquidità

In vigore dal 26 giu 2013
Rischio di liquidità 1.   Le autorità competenti assicurano che gli enti siano dotati di strategie, politiche, processi e sistemi solidi per identificare, misurare, gestire e monitorare il rischio di liquidità su una serie adeguata di orizzonti temporali, anche infragiornalieri, in modo da assicurare che gli enti mantengano riserve di liquidità di livello adeguato. Tali strategie, politiche, processi e sistemi sono specificamente pensati per linee di attività, valute, succursali ed entità giuridiche e comprendono meccanismi adeguati per l'attribuzione dei costi, dei vantaggi e dei rischi di liquidità. 2.   Le strategie, le politiche, i processi e i sistemi di cui al paragrafo 1 sono proporzionati alla complessità, al profilo di rischio, al campo di attività dell'ente e al livello di tolleranza al rischio fissato dall'organo di gestione, e riflettono la rilevanza dell'ente in ogni Stato membro in cui esercita la sua attività. Gli enti comunicano la tolleranza al rischio a tutte le pertinenti linee di attività. 3.   Le autorità competenti assicurano che gli enti abbiano, tenendo conto della natura, dell'ampiezza e della complessità delle loro attività, profili di rischio di liquidità congrui e non superiori rispetto a quelli necessari per un sistema solido e ben funzionante. Le autorità competenti monitorano gli sviluppi per quanto riguarda i profili di rischio di liquidità, per esempio la concezione dei prodotti e i loro volumi, la gestione del rischio, le politiche di finanziamento e le concentrazioni delle fonti di finanziamento. Le autorità competenti intervengono in modo efficace qualora gli sviluppi di cui al secondo comma possano determinare l'instabilità di un singolo ente o un'instabilità sistemica. Le autorità competenti informano l'ABE in merito a eventuali azioni adottate a norma del terzo comma. L'ABE formula raccomandazioni ove opportuno conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010. 4.   Le autorità competenti assicurano che gli enti sviluppino metodologie per individuare, misurare, gestire e sorvegliare le posizioni di finanziamento. Queste metodologie comprendono i flussi di cassa significativi, attuali e previsti, inerenti e conseguenti ad attività, passività, voci fuori bilancio, comprese le passività potenziali, e il possibile impatto del rischio di reputazione. 5.   Le autorità competenti assicurano che gli enti distinguano tra attività costituite in garanzia e attività non impegnate che sono disponibili in qualsiasi momento, in particolare nelle situazioni di emergenza. Esse assicurano altresì che gli enti tengano conto dell'entità giuridica che dispone delle attività, del paese in cui queste sono iscritte a norma di legge, in un registro o su un conto, e della loro ammissibilità, e monitorano la possibilità di disporre tempestivamente delle attività. 6.   Le autorità competenti assicurano che gli enti tengano conto anche degli ostacoli giuridici, regolamentari e operativi all'eventuale trasferimento di liquidità e di attività non impegnate tra le entità, sia all'interno che all'esterno dello Spazio economico europeo. 7.   Le autorità competenti assicurano che gli enti prendano in considerazione vari strumenti di attenuazione del rischio di liquidità, tra cui un sistema di limiti e riserve di liquidità, per essere in grado di fare fronte a tutta una serie di stress, e differenzi in modo adeguato la sua struttura di finanziamento e l'accesso alle fonti di finanziamento. Tali disposizioni sono riviste regolarmente. 8.   Le autorità competenti assicurano che gli enti considerino scenari alternativi sulle posizioni di liquidità e sui fattori di attenuazione dei rischi e riesaminino le ipotesi su cui si basano le decisioni relative alla posizione di finanziamento almeno una volta l'anno. A tal fine, tali scenari alternativi prendono in considerazione, in particolare, le voci fuori bilancio e le altre passività potenziali, comprese quelle di società veicolo per la cartolarizzazione o di altre entità create a scopi speciali di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 nei confronti delle quali l'ente agisce come promotore o alle quali fornisce un rilevante sostegno di liquidità. 9.   Le autorità competenti assicurano che gli enti valutino l'impatto potenziale di scenari alternativi relativi specificamente all'ente, di scenari riguardanti tutto il mercato e una combinazione dei due. Sono presi in considerazione periodi diversi e condizioni di stress di vario grado. 10.   Le autorità competenti assicurano che gli enti adeguino le loro strategie, le loro politiche interne e i loro limiti relativi al rischio di liquidità ed elaborino piani di emergenza efficaci, tenendo conto dei risultati degli scenari alternativi di cui al paragrafo 8. 11.   Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di piani di ripristino della posizione di liquidità che fissino strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità, anche per quanto riguarda le succursali stabilite in un altro Stato membro. Le autorità competenti assicurano che tali piani siano verificati dagli enti almeno una volta l'anno, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al paragrafo 8, comunicati all'alta dirigenza e da questa approvati, affinché le politiche e le processi interni possano essere adeguati di conseguenza. Gli enti adottano le necessarie misure operative in anticipo per assicurare che i piani di ripristino della posizione di liquidità possano essere attuati immediatamente. Per gli enti creditizi, tra tali misure operative rientra la detenzione di garanzie immediatamente disponibili per i finanziamenti della banca centrale. Ciò comprende, se necessario, la detenzione di garanzie nella valuta di un altro Stato membro, o nella valuta di un paese terzo nei confronti del quale l'ente creditizio ha esposizioni e, se necessario dal punto di vista operativo, nel territorio di uno Stato membro ospitante o di un paese terzo alla cui moneta è esposto.
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Rischio di liquidità (Art. 86 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo