Art. 18
Revoca dell'autorizzazione
In vigore dal 26 giu 2013
Revoca dell'autorizzazione
Le autorità competenti possono revocare l'autorizzazione concessa a un ente creditizio soltanto se tale ente creditizio:
a)
non si serve dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi che l'autorizzazione sia scaduta;
b)
ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
c)
non soddisfa più le condizioni cui era subordinata l'autorizzazione;
d)
non soddisfa più i requisiti prudenziali stabiliti alle parti tre, quattro o sei del regolamento (UE) n. 575/2013 o imposti a norma dell', paragrafo 1, lettera a), o dell' della presente direttiva o non offre più la garanzia di poter soddisfare agli obblighi nei confronti dei suoi creditori e, in particolare, non fornisce più garanzie per le attività ad esso affidate dai suoi depositanti;
e)
versa negli altri casi in cui la revoca è prevista dal diritto nazionale; o
f)
commette una delle violazioni di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:36:oj#art-18