Art. 20
Notifica dell'autorizzazione e della revoca dell'autorizzazione
In vigore dal 26 giu 2013
Notifica dell'autorizzazione e della revoca dell'autorizzazione
1. Le autorità competenti notificano all'ABE ogni autorizzazione concessa ai sensi dell'.
2. L'ABE pubblica sul proprio sito web, e aggiorna regolarmente, un elenco delle denominazioni di tutti gli enti creditizi cui è stata concessa l'autorizzazione.
3. L'autorità di vigilanza su base consolidata fornisce alle autorità competenti interessate e all'ABE tutte le informazioni riguardanti il gruppo di enti creditizi conformemente all', paragrafo 3, all', paragrafo 1, e all', paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda la struttura giuridica e organizzativa del gruppo e la sua governance.
4. L'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo comprende le denominazioni degli enti creditizi che non raggiungono il capitale specificato all', paragrafo 1, e identifica detti enti creditizi in quanto tali.
5. Le autorità competenti notificano all'ABE ogni revoca dell'autorizzazione e motivano tale revoca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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