Art. 104

Poteri di vigilanza

In vigore dal 26 giu 2013
Poteri di vigilanza 1.   Ai fini dell', dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 4, e degli , nonché dell'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno i seguenti poteri: a) esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti stabiliti al capo 4, del presente titolo e al regolamento (UE) n. 575/2013 riguardo a elementi di rischio e a rischi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell' di tale regolamento; b) chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli ; c) esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine; d) esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri; e) restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente; f) esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti; g) esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale; h) esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri; i) limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte di un ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente; j) imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità; k) imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività; l) richiedere informazioni aggiuntive. 2.   I requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a), sono imposti dalle autorità competenti almeno laddove: a) un ente non soddisfa il requisito fissato agli della presente direttiva o all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013; b) i rischi o gli elementi di rischio non sono coperti dai requisiti in materia di fondi propri fissati al capo 4, del presente titolo o al regolamento (UE) n. 575/2013; c) la semplice applicazione di altre misure amministrative non sembra in grado di migliorare sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un periodo di tempo adeguato; d) dal riesame di cui all', paragrafo 4, o all', paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione dei rispettivi metodi condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri; e) vi è la probabilità che i rischi siano sottostimati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013; o f) conformemente all'articolo 377, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente riferisce alle autorità competenti che i risultati delle prove di stress di cui allo stesso articolo superano in misura significativa i suoi requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione. 3.   Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri sulla base della revisione e della valutazione effettuate conformemente alla sezione III, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri superiore al requisito patrimoniale per coprire i rischi ai quali un ente sia o possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi: a) gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di valutazione di un ente di cui all'; b) i dispositivi, i processi e i meccanismi di un ente di cui all'; c) il risultato della revisione e della valutazione effettuate conformemente all' o 101; d) la valutazione del rischio sistemico.
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Poteri di vigilanza (Art. 104 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo