Art. 104
Poteri di vigilanza
In vigore dal 26 giu 2013
Poteri di vigilanza
1. Ai fini dell', dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 4, e degli , nonché dell'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013, le autorità competenti hanno almeno i seguenti poteri:
a)
esigere che gli enti detengano fondi propri superiori ai requisiti stabiliti al capo 4, del presente titolo e al regolamento (UE) n. 575/2013 riguardo a elementi di rischio e a rischi che non rientrano nell'ambito di applicazione dell' di tale regolamento;
b)
chiedere il rafforzamento dei dispositivi, processi, meccanismi e strategie messi in atto conformemente agli ;
c)
esigere che gli enti presentino un piano mirante a ripristinare la conformità ai requisiti in materia di vigilanza a norma della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013 e fissino un termine per la sua attuazione, compresi miglioramenti di tale piano per quanto riguarda l'ambito di applicazione e il termine;
d)
esigere che gli enti applichino una politica di accantonamenti specifica o che riservino alle voci dell'attivo un trattamento specifico con riferimento ai requisiti in materia di fondi propri;
e)
restringere o limitare le attività, le operazioni o la rete degli enti o esigere la cessione di attività che presentano rischi eccessivi per la solidità dell'ente;
f)
esigere la riduzione del rischio connesso alle attività, ai prodotti e ai sistemi degli enti;
g)
esigere che gli enti limitino la componente variabile della remunerazione espressa in percentuale dei ricavi netti quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;
h)
esigere che gli enti utilizzino l'utile netto per rafforzare i fondi propri;
i)
limitare o vietare le distribuzioni o il pagamento di interessi da parte di un ente agli azionisti, ai soci o ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 se il divieto non costituisce un caso di default da parte dell'ente;
j)
imporre obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti, anche sul capitale e sulle posizioni di liquidità;
k)
imporre requisiti specifici in materia di liquidità, comprese restrizioni ai disallineamenti di durata tra le attività e le passività;
l)
richiedere informazioni aggiuntive.
2. I requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri di cui al paragrafo 1, lettera a), sono imposti dalle autorità competenti almeno laddove:
a)
un ente non soddisfa il requisito fissato agli della presente direttiva o all'articolo 393 del regolamento (UE) n. 575/2013;
b)
i rischi o gli elementi di rischio non sono coperti dai requisiti in materia di fondi propri fissati al capo 4, del presente titolo o al regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
la semplice applicazione di altre misure amministrative non sembra in grado di migliorare sufficientemente i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie entro un periodo di tempo adeguato;
d)
dal riesame di cui all', paragrafo 4, o all', paragrafo 4, risulta che l'inosservanza dei requisiti di applicazione dei rispettivi metodi condurrà probabilmente all'inadeguatezza dei requisiti in materia di fondi propri;
e)
vi è la probabilità che i rischi siano sottostimati nonostante l'osservanza dei requisiti applicabili di cui alla presente direttiva e al regolamento (UE) n. 575/2013; o
f)
conformemente all'articolo 377, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, un ente riferisce alle autorità competenti che i risultati delle prove di stress di cui allo stesso articolo superano in misura significativa i suoi requisiti in materia di fondi propri per il portafoglio di negoziazione di correlazione.
3. Ai fini della determinazione del livello appropriato di fondi propri sulla base della revisione e della valutazione effettuate conformemente alla sezione III, le autorità competenti valutano se sia eventualmente necessario imporre un requisito aggiuntivo in materia di fondi propri superiore al requisito patrimoniale per coprire i rischi ai quali un ente sia o possa essere esposto, tenendo conto dei seguenti elementi:
a)
gli aspetti quantitativi e qualitativi del processo di valutazione di un ente di cui all';
b)
i dispositivi, i processi e i meccanismi di un ente di cui all';
c)
il risultato della revisione e della valutazione effettuate conformemente all' o 101;
d)
la valutazione del rischio sistemico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2013:36:oj#art-104