Art. 67

Altre disposizioni

In vigore dal 26 giu 2013
Altre disposizioni 1.   Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze: a) un ente ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; b) un ente non comunica alle autorità competenti, appena ne ha conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel proprio capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, le soglie di cui all', paragrafo 1, o all', in violazione dell', paragrafo 1, primo comma; c) un ente quotato su un mercato regolamentato di cui all'elenco che sarà pubblicato dall'AESFEM conformemente all' della direttiva 2004/39/CE non comunica, almeno una volta l'anno, alle autorità competenti i nomi degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate e l'entità di tali partecipazioni, in violazione dell', paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva; d) un ente non si dota dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell'; e) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine all'osservanza dell'obbligo di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013, in violazione dell', paragrafo 1, di tale regolamento; f) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine ai dati di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013; g) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulle grandi esposizioni, in violazione dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; h) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulla liquidità, in violazione dell'articolo 415, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013; i) un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sul coefficiente di leva finanziaria, in violazione dell'articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; j) un ente omette in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dell'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013; k) un ente assume un'esposizione superiore ai limiti fissati all'articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013; l) un ente è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione senza soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013; m) un ente non comunica le informazioni, o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione dell'articolo 431, paragrafi 1, 2 e 3 o dell'articolo 451, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; n) un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dell' della presente direttiva o nei casi in cui gli o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri; o) un ente è stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60/CE; p) un ente consente a una o più persone che non rispettano l' di diventare o rimanere membri dell'organo di gestione. 2.   Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue: a) una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione; b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; c) nel caso di un ente, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all'; d) fatto salvo l', paragrafo 2, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti a carico di un membro dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili; e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni conformemente all'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente; f) nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013; g) sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora essi possano essere determinati. Se un'impresa di cui al primo comma, lettera e),è una filiazione di un'impresa madre, il reddito lordo è il reddito lordo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
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Altre disposizioni (Art. 67 Direttiva (UE) 2013/36) — Testo vigente | Portale Normativo