Art. 67
Altre disposizioni
In vigore dal 26 giu 2013
Altre disposizioni
1. Il presente articolo si applica almeno in presenza di una delle seguenti circostanze:
a)
un ente ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
b)
un ente non comunica alle autorità competenti, appena ne ha conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel proprio capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, le soglie di cui all', paragrafo 1, o all', in violazione dell', paragrafo 1, primo comma;
c)
un ente quotato su un mercato regolamentato di cui all'elenco che sarà pubblicato dall'AESFEM conformemente all' della direttiva 2004/39/CE non comunica, almeno una volta l'anno, alle autorità competenti i nomi degli azionisti e dei soci che detengono partecipazioni qualificate e l'entità di tali partecipazioni, in violazione dell', paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva;
d)
un ente non si dota dei dispositivi di governance richiesti dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni nazionali di recepimento dell';
e)
un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine all'osservanza dell'obbligo di soddisfare i requisiti in materia di fondi propri di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013, in violazione dell', paragrafo 1, di tale regolamento;
f)
un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti in ordine ai dati di cui all' del regolamento (UE) n. 575/2013;
g)
un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulle grandi esposizioni, in violazione dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
h)
un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sulla liquidità, in violazione dell'articolo 415, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
i)
un ente non comunica le informazioni o fornisce informazioni incomplete o inesatte alle autorità competenti sul coefficiente di leva finanziaria, in violazione dell'articolo 430, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
j)
un ente omette in modo ripetuto o persistente di detenere attività liquide in violazione dell'articolo 412 del regolamento (UE) n. 575/2013;
k)
un ente assume un'esposizione superiore ai limiti fissati all'articolo 395 del regolamento (UE) n. 575/2013;
l)
un ente è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione senza soddisfare le condizioni stabilite all'articolo 405 del regolamento (UE) n. 575/2013;
m)
un ente non comunica le informazioni, o fornisce informazioni incomplete o inesatte, in violazione dell'articolo 431, paragrafi 1, 2 e 3 o dell'articolo 451, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;
n)
un ente effettua pagamenti a detentori di strumenti inclusi nei fondi propri dell'ente in violazione dell' della presente direttiva o nei casi in cui gli o 63 del regolamento (UE) n. 575/2013 non consentono tali pagamenti a favore di detentori di strumenti inclusi nei fondi propri;
o)
un ente è stato dichiarato responsabile di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva 2005/60/CE;
p)
un ente consente a una o più persone che non rispettano l' di diventare o rimanere membri dell'organo di gestione.
2. Gli Stati membri assicurano che nei casi di cui al paragrafo 1 le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative applicabili includano almeno quanto segue:
a)
una dichiarazione pubblica che identifica la persona fisica, l'ente, la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista responsabile e la natura della violazione;
b)
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
c)
nel caso di un ente, la revoca dell'autorizzazione concessa conformemente all';
d)
fatto salvo l', paragrafo 2, l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni in seno a enti a carico di un membro dell'organo di gestione dell'ente o di altre persone fisiche considerati responsabili;
e)
nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al 10 % del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per commissioni o provvigioni conformemente all'articolo 316 del regolamento (UE) n. 575/2013 dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;
f)
nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie fino a 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il corrispondente valore in valuta nazionale al 17 luglio 2013;
g)
sanzioni amministrative pecuniarie fino al doppio dell'importo dei profitti realizzati e delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora essi possano essere determinati.
Se un'impresa di cui al primo comma, lettera e),è una filiazione di un'impresa madre, il reddito lordo è il reddito lordo risultante nel conto consolidato dell'impresa madre capogruppo nell'esercizio finanziario precedente.
Storico versioni
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