Art. 116
Collegi delle autorità di vigilanza
In vigore dal 26 giu 2013
Collegi delle autorità di vigilanza
1. L'autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l'esecuzione dei compiti di cui agli e all', paragrafo 1 e, fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e il diritto dell'Unione, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi, se del caso.
L'ABE contribuisce a promuovere e monitorare il funzionamento efficiente, efficace e coerente dei collegi delle autorità di vigilanza di cui al presente articolo conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010. A tal fine l'ABE vi partecipa nel modo opportuno ed è ritenuta autorità competente in detto ambito.
I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:
a)
scambiarsi informazioni reciprocamente e con l'ABE conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010;
b)
accordarsi sull'affidamento volontario di compiti e sulla delega volontaria di responsabilità, se del caso;
c)
definire i programmi di revisione prudenziale di cui all' sulla base di una valutazione del rischio del gruppo ai sensi dell';
d)
accrescere l'efficacia della vigilanza sopprimendo l'inutile duplicazione di obblighi di vigilanza, ivi compresi gli obblighi relativi alle richieste di informazioni di cui all' e all', paragrafo 3;
e)
applicare i requisiti prudenziali fissati dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) n. 575/2013 in modo uniforme in tutte le entità di un gruppo di enti, fatte salve le opzioni e le discrezionalità consentite dal diritto dell'Unione;
f)
applicare l', paragrafo 1, lettera c), tenendo conto dei lavori di altri forum che possono essere costituiti in tale settore.
2. Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l'ABE collaborano strettamente. L'obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e agli della direttiva 2004/39/CE non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell'ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L'istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.
3. L'istituzione e il funzionamento del collegio sono basati sugli accordi scritti di cui all', definiti dall'autorità di vigilanza su base consolidata previa consultazione delle autorità competenti interessate.
4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per determinare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 dicembre 2014.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
6. Le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale sono stabilite succursali significative di cui all', le banche centrali del SEBC, ove opportuno, nonché le autorità di vigilanza di paesi terzi, se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva, e laddove applicabili, agli della direttiva 2004/39/CE, possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza.
7. L'autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio e decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un'attività del collegio. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio dell'organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L'autorità di vigilanza su base consolidata tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese.
8. La decisione dell'autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della rilevanza dell'attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all', nonché degli obblighi di cui all', paragrafo 2.
9. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabili, agli della direttiva 2004/39/CE, l'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'ABE delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all'ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.
In caso di disaccordo tra le autorità competenti sul funzionamento dei collegi di vigilanza, una qualsiasi delle autorità competenti interessate può rinviare la questione all'ABE e richiedere la sua assistenza conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010.
In caso di disaccordo sul funzionamento dei collegi di vigilanza a norma del presente articolo l'ABE può anche prestare assistenza alle autorità competenti di propria iniziativa conformemente all', paragrafo 1, secondo comma, di tale regolamento.
Storico versioni
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