Art. 59

Trasmissione delle informazioni ad altre entità

In vigore dal 26 giu 2013
Trasmissione delle informazioni ad altre entità 1.   In deroga all', paragrafo 1, e all', gli Stati membri possono autorizzare, in base a disposizioni del diritto nazionale, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la normativa in materia di vigilanza sugli enti, sugli enti finanziari e sulle imprese di assicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi. Tuttavia, tali comunicazioni possono essere effettuate solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale, prevenzione e risoluzione degli enti in dissesto. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le persone che hanno accesso alle informazioni sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1. Nelle situazioni di emergenza di cui all', paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni di interesse per i servizi di cui al primo comma del presente paragrafo in tutti gli Stati membri interessati. 2.   Gli Stati membri possono autorizzare la comunicazione di determinate informazioni relative alla vigilanza prudenziale degli enti a commissioni parlamentari di inchiesta nel loro Stato membro, corti dei conti nel loro Stato membro e altre entità di indagine nel loro Stato membro, alle seguenti condizioni: a) che le entità abbiano un mandato preciso a norma del diritto nazionale di indagare o esaminare le azioni delle autorità responsabili per legge della vigilanza sugli enti o della normativa relativa a detta vigilanza; b) che le informazioni siano strettamente necessarie per l'esercizio del mandato di cui alla lettera a); c) che le persone che hanno accesso alle informazioni siano soggette a obblighi di segreto professionale a norma del diritto nazionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1; d) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'esplicito assenso delle autorità competenti da cui provengono e unicamente ai fini da esse autorizzati. Nella misura in cui la comunicazione delle informazioni relative alla vigilanza prudenziale richiede il trattamento di dati personali, il trattamento da parte delle entità di cui al primo comma rispetta la normativa nazionale applicabile di recepimento della direttiva 95/46/CE.
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