Art. 57
Scambio di informazioni con organi di supervisione
In vigore dal 26 giu 2013
Scambio di informazioni con organi di supervisione
1. In deroga agli , gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità preposte alla supervisione:
a)
degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti o in altri procedimenti analoghi,
b)
dei sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
c)
delle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a)
che le informazioni siano scambiate ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1;
b)
che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1;
c)
quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.
3. In deroga agli , gli Stati membri, allo scopo di rafforzare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.
In questi casi, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:
a)
che le informazioni siano scambiate allo scopo di individuare le violazioni del diritto societario e per le relative indagini;
b)
che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1;
c)
quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, nel caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.
4. Se le autorità o gli organi di cui al paragrafo 1 esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, uno Stato membro può estendere la possibilità di scambio delle informazioni prevista al paragrafo 3, primo comma, a tali persone alle condizioni specificate al paragrafo 3, secondo comma.
5. Le autorità competenti comunicano all'ABE la denominazione delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente articolo.
6. Ai fini dell'attuazione del paragrafo 4, le autorità o gli organi di cui al paragrafo 3 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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