Art. 57

Scambio di informazioni con organi di supervisione

In vigore dal 26 giu 2013
Scambio di informazioni con organi di supervisione 1.   In deroga agli , gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità preposte alla supervisione: a) degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti o in altri procedimenti analoghi, b) dei sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) delle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) che le informazioni siano scambiate ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1; b) che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1; c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati. 3.   In deroga agli , gli Stati membri, allo scopo di rafforzare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini. In questi casi, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) che le informazioni siano scambiate allo scopo di individuare le violazioni del diritto societario e per le relative indagini; b) che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1; c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, nel caso, unicamente per i fini da esse autorizzati. 4.   Se le autorità o gli organi di cui al paragrafo 1 esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, uno Stato membro può estendere la possibilità di scambio delle informazioni prevista al paragrafo 3, primo comma, a tali persone alle condizioni specificate al paragrafo 3, secondo comma. 5.   Le autorità competenti comunicano all'ABE la denominazione delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente articolo. 6.   Ai fini dell'attuazione del paragrafo 4, le autorità o gli organi di cui al paragrafo 3 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.
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