Art. 56
Scambio di informazioni tra autorità
In vigore dal 26 giu 2013
Scambio di informazioni tra autorità
L', paragrafo 1, e l' non ostano allo scambio di informazioni tra le autorità competenti all'interno di uno Stato membro, tra le autorità competenti in diversi Stati membri o tra le autorità competenti e i seguenti soggetti nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza:
a)
le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, nonché le autorità incaricate della vigilanza sui mercati finanziari;
b)
le autorità o gli organismi incaricati di mantenere la stabilità del sistema finanziario negli Stati membri mediante ricorso alle norme macroprudenziali;
c)
organi o autorità preposti al risanamento con il compito di tutelare la stabilità del sistema finanziario;
d)
i sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;
e)
gli organi preposti alla liquidazione e al fallimento degli enti e ad altre procedure analoghe,
f)
le persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari.
L', paragrafo 1, e l' non ostano neppure alla trasmissione delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione agli organismi incaricati della gestione dei sistemi di garanzia dei depositi e dei sistemi di indennizzo degli investitori.
Le informazioni ricevute sono in ogni caso soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui dell', paragrafo 1.
Storico versioni
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