Art. 55
Accordi di cooperazione
In vigore dal 26 giu 2013
Accordi di cooperazione
Conformemente all' del regolamento (UE) n. 1093/2010, gli Stati membri e l'ABE possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi ovvero con le autorità o gli organi di tali paesi conformemente all' e all', paragrafo 1, della presente direttiva, solo se le informazioni comunicate sono soggette alla garanzia del rispetto di obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1, della presente direttiva. Tale scambio di informazioni è ai fini dell'esercizio dei compiti di vigilanza da parte di tali autorità o organi.
Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.
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