Art. 57 · Scambio di informazioni con organi di supervisione

Art. 57

Scambio di informazioni con organi di supervisione

In vigore dal 26 giu 2013
Scambio di informazioni con organi di supervisione 1.   In deroga agli , gli Stati membri possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità preposte alla supervisione: a) degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento degli enti o in altri procedimenti analoghi, b) dei sistemi di tutela contrattuale o istituzionale di cui all', paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) delle persone incaricate della revisione legale dei conti degli enti, delle imprese di assicurazione e degli enti finanziari. 2.   Nei casi di cui al paragrafo 1, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) che le informazioni siano scambiate ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al paragrafo 1; b) che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1; c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati. 3.   In deroga agli , gli Stati membri, allo scopo di rafforzare la stabilità e l'integrità del sistema finanziario, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini. In questi casi, gli Stati membri esigono che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni: a) che le informazioni siano scambiate allo scopo di individuare le violazioni del diritto societario e per le relative indagini; b) che le informazioni ricevute siano soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1; c) quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, che le stesse non siano comunicate senza l'assenso esplicito delle autorità competenti da cui provengono e, nel caso, unicamente per i fini da esse autorizzati. 4.   Se le autorità o gli organi di cui al paragrafo 1 esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, uno Stato membro può estendere la possibilità di scambio delle informazioni prevista al paragrafo 3, primo comma, a tali persone alle condizioni specificate al paragrafo 3, secondo comma. 5.   Le autorità competenti comunicano all'ABE la denominazione delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente articolo. 6.   Ai fini dell'attuazione del paragrafo 4, le autorità o gli organi di cui al paragrafo 3 comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.
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