Art. 60
Comunicazione di informazioni ottenute mediante controlli in loco e ispezioni
In vigore dal 26 giu 2013
Comunicazione di informazioni ottenute mediante controlli in loco e ispezioni
Gli Stati membri assicurano che le informazioni ricevute a norma dell', paragrafo 3, dell', paragrafo 2, e dell' e le informazioni ottenute mediante un controllo in loco o un'ispezione di cui all', paragrafi 1 e 2, non siano comunicate a norma dell', salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui tali controlli in loco o ispezioni sono stati effettuati.
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