Art. 61

Comunicazione di informazioni riguardanti i servizi di compensazione e regolamento

In vigore dal 26 giu 2013
Comunicazione di informazioni riguardanti i servizi di compensazione e regolamento 1.   Le disposizioni del presente capo non ostano a che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino le informazioni di cui agli articoli da 53 a 55 ad un organismo di compensazione o altro organismo analogo riconosciuto a norma del diritto nazionale per effettuare servizi di compensazione o di regolamento in uno dei loro mercati nazionali, qualora ritengano tali informazioni necessarie per garantire il regolare funzionamento di tali organismi rispetto a default, anche potenziali, dei partecipanti al mercato. Le informazioni ricevute sono soggette a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all', paragrafo 1. 2.   Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché le informazioni ricevute in virtù dell', paragrafo 2, non siano comunicate, nei casi di cui al paragrafo 1, senza esplicito consenso delle autorità competenti da cui provengono.
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